Art. 74 Organo di controllo 1. L'organo di controllo dell'ultima societa' controllante italiana verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal gruppo e dall'ultima societa' controllante italiana, ai fini dell'espletamento delle funzioni ad essa assegnate a livello di gruppo, ed il suo concreto funzionamento ai fini della normativa applicabile. 2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 l'organo di controllo dell'ultima societa' controllante italiana puo' richiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono compiti di controllo nell'ambito del gruppo, assicurando adeguati collegamenti funzionali ed informativi. 3. Ai fini di cui al comma 1, l'organo di controllo: a) acquisisce, all'inizio del mandato, conoscenze sull'assetto organizzativo del gruppo, ed esamina i risultati del lavoro della societa' di revisione per la valutazione del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile; b) verifica l'idoneita' della definizione delle deleghe, nonche' l'adeguatezza dell'assetto organizzativo del gruppo, prestando particolare attenzione alla separazione di responsabilita' nei compiti e nelle funzioni; c) valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di governo societario di gruppo di cui all'art. 70, comma 4, con particolare riguardo all'operato della funzione di revisione interna di gruppo, della quale deve verificare la sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalita'; nell'ipotesi in cui tale funzione sia stata esternalizzata, valuta il contenuto dell'incarico sulla base del relativo contratto; d) mantiene un adeguato collegamento con la funzione di revisione interna di gruppo; e) cura il tempestivo scambio con la societa' di revisione dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti, esaminando anche le periodiche relazioni della societa' di revisione; f) segnala all'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema di governo societario di gruppo di cui all'art. 70, comma 4, indicando e sollecitando idonee misure correttive; nel corso del mandato pianifica e svolge, anche coordinandosi con la societa' di revisione, periodici interventi di vigilanza volti ad accertare se le carenze o anomalie segnalate siano state superate e se, rispetto a quanto verificato all'inizio del mandato, siano intervenute significative modifiche del profilo di rischio e dell'operativita' delle societa' del gruppo che impongano un adeguamento dell'assetto organizzativo del gruppo e del sistema di governo societario di gruppo di cui all'art. 70, comma 4; g) assicura i collegamenti funzionali ed informativi con gli organi di controllo delle altre societa' del gruppo; h) conserva un'adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attivita' di verifica dell'attuazione delle eventuali misure correttive.