Art. 74 
 
                         Organo di controllo 
 
  1. L'organo di controllo dell'ultima societa' controllante italiana
verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo,  amministrativo  e
contabile adottato dal gruppo  e  dall'ultima  societa'  controllante
italiana, ai fini dell'espletamento delle funzioni ad essa  assegnate
a livello di gruppo, ed il suo concreto funzionamento ai  fini  della
normativa applicabile. 
  2. Per l'espletamento dei compiti di cui al  comma  1  l'organo  di
controllo dell'ultima societa' controllante italiana puo'  richiedere
la collaborazione di tutte  le  strutture  che  svolgono  compiti  di
controllo nell'ambito del gruppo, assicurando  adeguati  collegamenti
funzionali ed informativi. 
  3. Ai fini di cui al comma 1, l'organo di controllo: 
    a) acquisisce, all'inizio del  mandato,  conoscenze  sull'assetto
organizzativo del gruppo, ed esamina i  risultati  del  lavoro  della
societa' di revisione per la valutazione  del  sistema  di  controllo
interno e del sistema amministrativo contabile; 
    b) verifica l'idoneita' della definizione delle deleghe,  nonche'
l'adeguatezza  dell'assetto  organizzativo  del   gruppo,   prestando
particolare  attenzione  alla  separazione  di  responsabilita'   nei
compiti e nelle funzioni; 
    c) valuta l'efficienza  e  l'efficacia  del  sistema  di  governo
societario di gruppo di cui all'art. 70,  comma  4,  con  particolare
riguardo all'operato della funzione di revisione interna  di  gruppo,
della  quale  deve  verificare  la   sussistenza   della   necessaria
autonomia, indipendenza e funzionalita';  nell'ipotesi  in  cui  tale
funzione sia stata esternalizzata, valuta il contenuto  dell'incarico
sulla base del relativo contratto; 
    d) mantiene un adeguato collegamento con la funzione di revisione
interna di gruppo; 
    e) cura il tempestivo scambio con la societa'  di  revisione  dei
dati e delle informazioni rilevanti  per  l'espletamento  dei  propri
compiti, esaminando anche le periodiche relazioni della  societa'  di
revisione; 
    f)  segnala  all'organo   amministrativo   dell'ultima   societa'
controllante italiana le eventuali anomalie o debolezze  dell'assetto
organizzativo e del sistema di governo societario di  gruppo  di  cui
all'art.  70,  comma  4,  indicando  e  sollecitando  idonee   misure
correttive;  nel  corso  del  mandato  pianifica  e   svolge,   anche
coordinandosi con la societa' di revisione, periodici  interventi  di
vigilanza volti ad accertare se le carenze o anomalie segnalate siano
state superate e se, rispetto  a  quanto  verificato  all'inizio  del
mandato, siano intervenute significative  modifiche  del  profilo  di
rischio e dell'operativita' delle societa' del gruppo  che  impongano
un adeguamento dell'assetto organizzativo del gruppo e del sistema di
governo societario di gruppo di cui all'art. 70, comma 4; 
    g) assicura i collegamenti  funzionali  ed  informativi  con  gli
organi di controllo delle altre societa' del gruppo; 
    h) conserva  un'adeguata  evidenza  delle  osservazioni  e  delle
proposte  formulate  e  della  successiva   attivita'   di   verifica
dell'attuazione delle eventuali misure correttive.