Art. 120-ter 
 
(( (Classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari). )) 
 
  ((1. Lo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza puo'
prevedere la formazione di una classe di soci o  di  piu'  classi  se
esistono soci ai quali lo statuto, anche a  seguito  delle  modifiche
previste dal piano, riconosce diritti diversi. 
  2. La formazione delle classi previste dal comma 1 e'  obbligatoria
se il piano  prevede  modificazioni  che  incidono  direttamente  sui
diritti di partecipazione dei soci e, in ogni caso, per  le  societa'
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. 
  3. I soci, inseriti in una o piu' classi, esprimono il proprio voto
nelle forme e nei termini previsti  per  l'espressione  del  voto  da
parte dei creditori. All'interno della classe il socio ha diritto  di
voto  in  misura  proporzionale  alla  quota  di  capitale  posseduta
anteriormente alla presentazione della domanda. Il socio che  non  ha
espresso il proprio dissenso entro il  suddetto  termine  si  ritiene
consenziente. 
  4. Le disposizioni di  questo  articolo  si  applicano,  in  quanto
compatibili, ai titolari di  strumenti  finanziari,  a  eccezione  di
quelli che attribuiscono il diritto incondizionato al rimborso  anche
parziale dell'apporto.))