Art. 120-quater 
 
(( (Condizioni di omologazione del  concordato  con  attribuzioni  ai
                              soci). )) 
 
  ((1. Fermo quanto previsto dall'articolo 112, se il  piano  prevede
che il valore risultante dalla ristrutturazione sia  riservato  anche
ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il concordato, in
caso di dissenso di una o  piu'  classi  di  creditori,  puo'  essere
omologato  se  il  trattamento  proposto  a  ciascuna  delle   classi
dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a  quello
proposto alle classi del medesimo rango e piu' favorevole  di  quello
proposto alle classi di rango  inferiore,  anche  se  a  tali  classi
venisse destinato il valore complessivamente riservato  ai  soci.  Se
non vi sono classi di creditori di rango pari o  inferiore  a  quella
dissenziente, il concordato puo'  essere  omologato  solo  quando  il
valore destinato al soddisfacimento dei creditori  appartenenti  alla
classe dissenziente e' superiore a quello complessivamente  riservato
ai soci. 
  2. Per valore riservato ai soci si  intende  il  valore  effettivo,
conseguente   all'omologazione    della    proposta,    delle    loro
partecipazioni e degli strumenti  che  attribuiscono  il  diritto  di
acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini
della ristrutturazione in forma di conferimenti  o  di  versamenti  a
fondo perduto oppure, per le imprese minori, anche in altra forma. 
  3. I soci possono opporsi all'omologazione del concordato  al  fine
di  far  valere  il  pregiudizio  subito   rispetto   all'alternativa
liquidatoria. 
  4. Le disposizioni di  questo  articolo  si  applicano,  in  quanto
compatibili, all'omologazione del concordato in continuita' aziendale
presentato dagli imprenditori individuali o collettivi diversi  dalle
societa' e dai professionisti.))