Art. 120-quinquies 
 
                         (( (Esecuzione). )) 
 
  ((1.  Il  provvedimento  di   omologazione   dello   strumento   di
regolazione della crisi e dell'insolvenza determina  la  riduzione  e
l'aumento del  capitale  e  le  altre  modificazioni  statutarie  nei
termini previsti dal piano, demanda agli amministratori l'adozione di
ogni atto necessario a darvi esecuzione e li  autorizza  a  porre  in
essere, nei successivi trenta giorni o nel diverso  termine  previsto
dal piano, le  ulteriori  modificazioni  statutarie  programmate  dal
piano.  In  mancanza  il  tribunale,  su   richiesta   di   qualsiasi
interessato  e  sentiti  gli   amministratori,   puo'   nominare   un
amministratore  giudiziario,  attribuendogli  i  poteri  necessari  a
provvedere in luogo di costoro agli adempimenti di  cui  al  presente
articolo, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori. 
  2. Se il notaio incaricato  ritiene  non  adempiute  le  condizioni
stabilite  dalla  legge,  ne  da'  comunicazione  tempestivamente,  e
comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli  amministratori.
Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono  ricorrere,
per i provvedimenti necessari,  al  tribunale  che  ha  omologato  lo
strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza. 
  3.   Le   modificazioni   della   compagine   sociale   conseguenti
all'esecuzione  di  uno  strumento  di  regolazione  della  crisi   e
dell'insolvenza  non  costituiscono  causa  di   risoluzione   o   di
modificazione di contratti stipulati dalla societa'. Sono  inefficaci
eventuali patti contrari.))