Art. 80
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «delle pene pecuniarie,»
sono soppresse;
b) all'articolo 200, comma 1, le parole: «le pene pecuniarie,»
sono soppresse;
c) all'articolo 211, comma 1, le parole: «per le pene
pecuniarie,» sono soppresse;
d) all'articolo 235:
1) al comma 1, le parole: «e alle pene pecuniarie,» sono
soppresse;
2) al comma 2, le parole: «e delle pene pecuniarie» sono
soppresse.
Note all'art. 80:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 200, 211 e 235
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia), come
modificato dal presente decreto:
"Art. 1 (Oggetto). - 1. Le norme del presente testo
unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei
processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento
da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione.
Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato,
la riscossione delle spese di mantenimento, delle sanzioni
amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie
processuali."
"Art. 200 (Applicabilita' della procedura nel
processo penale). - 1. Secondo le disposizioni di questa
parte sono recuperate le spese processuali penali, le
sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di
mantenimento dei detenuti, nonche' le spese nei casi di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato."
"Art. 211 (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1.
In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto
all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla
base degli atti, dei registri, delle norme che individuano
la somma da recuperare, e prende atto degli importi
stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le sanzioni
amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie
processuali, specificando le varie voci dell'importo
complessivo.
2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresi',
corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di
parte."
"Art. 235 (Annullamento del credito per
irreperibilita' e possibile reviviscenza). - 1. Se l'invito
al pagamento e' riferito alle spese dopo l'annullamento del
credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede
all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta
reperibile.
2. Se l'invito al pagamento delle spese si riferisce
a reati per i quali c'e' stata condanna a pena detentiva,
l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi
dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla
il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per
l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico
ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a
ruolo del credito.".