Art. 80 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «delle pene pecuniarie,» sono soppresse; b) all'articolo 200, comma 1, le parole: «le pene pecuniarie,» sono soppresse; c) all'articolo 211, comma 1, le parole: «per le pene pecuniarie,» sono soppresse; d) all'articolo 235: 1) al comma 1, le parole: «e alle pene pecuniarie,» sono soppresse; 2) al comma 2, le parole: «e delle pene pecuniarie» sono soppresse.
Note all'art. 80: - Si riporta il testo degli articoli 1, 200, 211 e 235 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), come modificato dal presente decreto: "Art. 1 (Oggetto). - 1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali." "Art. 200 (Applicabilita' della procedura nel processo penale). - 1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonche' le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato." "Art. 211 (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo. 2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresi', corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte." "Art. 235 (Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza). - 1. Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile. 2. Se l'invito al pagamento delle spese si riferisce a reati per i quali c'e' stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili. 3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.".