Art. 80 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,
                               n. 115 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «delle  pene  pecuniarie,»
sono soppresse; 
    b) all'articolo 200, comma 1, le parole:  «le  pene  pecuniarie,»
sono soppresse; 
    c)  all'articolo  211,  comma  1,  le  parole:   «per   le   pene
pecuniarie,» sono soppresse; 
    d) all'articolo 235: 
      1) al comma 1,  le  parole:  «e  alle  pene  pecuniarie,»  sono
soppresse; 
      2) al comma 2,  le  parole:  «e  delle  pene  pecuniarie»  sono
soppresse. 
 
          Note all'art. 80: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 200, 211 e  235
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
          n.  115  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in  materia  di  spese  di  giustizia),  come
          modificato dal presente decreto: 
                "Art. 1 (Oggetto). - 1. Le norme del  presente  testo
          unico disciplinano le voci e  le  procedure  di  spesa  dei
          processi: il pagamento da parte dell'erario,  il  pagamento
          da parte  dei  privati,  l'annotazione  e  la  riscossione.
          Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese  dello  Stato,
          la riscossione delle spese di mantenimento, delle  sanzioni
          amministrative  pecuniarie  e  delle  sanzioni   pecuniarie
          processuali." 
                "Art.  200  (Applicabilita'   della   procedura   nel
          processo penale). - 1. Secondo le  disposizioni  di  questa
          parte sono  recuperate  le  spese  processuali  penali,  le
          sanzioni  amministrative   pecuniarie   e   le   spese   di
          mantenimento dei detenuti, nonche' le  spese  nei  casi  di
          ammissione al patrocinio a spese dello Stato." 
                "Art. 211 (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1.
          In applicazione  dell'articolo  3,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il  funzionario  addetto
          all'ufficio quantifica l'importo  dovuto  per  spese  sulla
          base degli atti, dei registri, delle norme che  individuano
          la  somma  da  recuperare,  e  prende  atto  degli  importi
          stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le sanzioni
          amministrative pecuniarie  e  per  le  sanzioni  pecuniarie
          processuali,  specificando  le  varie   voci   dell'importo
          complessivo. 
                2.  Il  funzionario  addetto  all'ufficio,  altresi',
          corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di
          parte." 
                "Art.   235    (Annullamento    del    credito    per
          irreperibilita' e possibile reviviscenza). - 1. Se l'invito
          al pagamento e' riferito alle spese dopo l'annullamento del
          credito  ai  sensi  dell'articolo  219,  l'ufficio  procede
          all'iscrizione  a  ruolo  solo  se  il   debitore   risulta
          reperibile. 
                2. Se l'invito al pagamento delle spese si  riferisce
          a reati per i quali c'e' stata condanna a  pena  detentiva,
          l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita  ai  sensi
          dell'articolo 143 del codice di procedura  civile,  annulla
          il credito e rimette gli atti  al  pubblico  ministero  per
          l'esecuzione con il rito degli irreperibili. 
                3.  Divenuto  reperibile  il  debitore,  il  pubblico
          ministero rimette gli atti all'ufficio per  l'iscrizione  a
          ruolo del credito.".