Art. 81
Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244
1. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «e alle pene pecuniarie» sono soppresse.
Note all'art. 81:
- Si riporta il comma 367 dell'articolo 1, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)), come modificato dal presente decreto:
"367 - Entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministero della
giustizia stipula con una societa' interamente posseduta
dalla societa' di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o
piu' convenzioni in base alle quali la societa' stipulante
con riferimento alle spese previste dal testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, nonche' alle sanzioni pecuniarie civili di cui al
decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, provvede alla
gestione del credito, mediante le seguenti attivita':
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e
quantificazione del credito, nella misura stabilita dal
decreto del Ministro della giustizia adottato a norma
dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni;
b) iscrizione a ruolo del credito; a tale fine, il
titolare dell'ufficio competente delega uno o piu'
dipendenti della societa' stipulante alla sottoscrizione
dei relativi ruoli;
c)".