Art. 81 
 
            Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 
 
  1. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «e alle pene pecuniarie» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 81: 
              - Si riporta il comma 367 dell'articolo 1, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2008)), come modificato dal presente decreto: 
                "367 - Entro centoventi giorni dalla data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  il   Ministero   della
          giustizia stipula con una  societa'  interamente  posseduta
          dalla  societa'  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,   del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  una  o
          piu' convenzioni in base alle quali la societa'  stipulante
          con riferimento alle spese previste dal testo unico di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,
          n. 115, nonche' alle sanzioni pecuniarie civili di  cui  al
          decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.  7,  provvede  alla
          gestione del credito, mediante le seguenti attivita': 
                  a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore  e
          quantificazione del credito,  nella  misura  stabilita  dal
          decreto del  Ministro  della  giustizia  adottato  a  norma
          dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  e
          successive modificazioni; 
                  b) iscrizione a ruolo del credito; a tale fine,  il
          titolare  dell'ufficio  competente  delega   uno   o   piu'
          dipendenti della societa'  stipulante  alla  sottoscrizione
          dei relativi ruoli; 
                  c)".