Articolo 172. 
 
  Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti. 
 
  1. Le stazioni appaltanti  o  gli  enti  concedenti  conservano  le
informazioni appropriate relative a ogni  appalto  o  accordo  quadro
disciplinato dal codice e  ogniqualvolta  sia  istituito  un  sistema
dinamico  di  acquisizione.  Tali  informazioni  sono  sufficienti  a
consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni
riguardanti: 
  a) la qualificazione e la selezione  degli  operatori  economici  e
l'aggiudicazione degli appalti; 
  b) l'utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara
a norma dell'articolo 76; 
  c) la mancata applicazione  delle  disposizioni  sulle  tecniche  e
strumenti per gli appalti e strumenti digitali e  aggregati  e  delle
disposizioni  sullo  svolgimento  delle  procedure  di   scelta   del
contraente del presente codice, in virtu' delle deroghe ivi previste; 
  d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in  via
digitale sono stati usati mezzi di comunicazione  diversi  dai  mezzi
digitali. 
  2. Se l'avviso  di  aggiudicazione  dell'appalto  stilato  a  norma
dell'articolo  111  o  dell'articolo  127,  comma  3,   contiene   le
informazioni richieste dal comma 1, le stazioni appaltanti o gli enti
concedenti possono fare riferimento a tale avviso. 
  3. Le stazioni appaltanti o  gli  enti  concedenti  documentano  lo
svolgimento   di    tutte    le    procedure    di    aggiudicazione,
indipendentemente  dal  fatto  che  esse  siano  condotte  con  mezzi
digitali o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione  di  una
documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte
le fasi della procedura di appalto, in particolare la  documentazione
relativa  alle  comunicazioni  con  gli  operatori  economici  e   le
deliberazioni interne, la preparazione  dei  documenti  di  gara,  il
dialogo   o   la   negoziazione   se   previsti,   la   selezione   e
l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione  e'  conservata  per
almeno  cinque  anni  a  partire   dalla   data   di   aggiudicazione
dell'appalto, oppure, in caso di pendenza di una  controversia,  fino
al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 
  4. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi sono
comunicati  alla  Cabina  di  regia  di  cui  all'articolo  221,  per
l'eventuale successiva comunicazione alla Commissione europea o  alle
autorita', agli organismi o alle strutture competenti.