(Tariffa-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
  Nei casi non indicati  specialmente  nei  paragrafi  precedenti,  i
diritti si debbono  liquidare  per  analogia  ai  casi  espressi  nei
paragrafi medesimi. 
 
  Per gli atti giudiziari eseguiti  dai  notari  sono  applicabili  i
diritti stabiliti dalle tariffe relative in quanto non vi provvede la
presente.