(Trattato-art. 156)
 
                              Art. 156 
 
 
  Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del presente  trattato,  la
legislazione austriaca  dovra'  essere  modificata  e  dovra'  essere
mantenuta dal Governo austriaco in conformita' con questa  parte  del
presente trattato. 
 
  Entro lo stesso termine, il Governo  austriaco  dovra'  aver  preso
tutti i provvedimenti amministrativi  o  d'altro  genere  concernenti
l'esecuzione delle disposizioni della presente parte.