(Trattato-art. 157)
 
                              Art. 157 
 
 
  Le seguenti  disposizioni  dell'armistizio  del  3  novembre  1918:
paragrafi 2 e 3 del capitolo primo (clausole militari) e paragrafi 2,
3, 6 del capitolo primo del protocollo  annesso  (clausole  militari)
restano in vigore, in quanto non siano  contrarie  alle  disposizioni
precedenti.