(Trattato-art. 158)
 
                              Art. 158 
 
 
  L'Austria s'impegna, dall'entrata in vigore del presente  trattato,
a: non accreditare in alcun paese straniero alcuna missione militare,
navale o aeronautica, e a non inviarne, ne' lasciarne partire alcuna;
s'impegna altresi' a prendere i provvedimenti opportuni per  impedire
ai  sudditi  austriaci  di  uscire  dal  territorio  per  andare   ad
arruolarsi nell'esercito, nella flotta o nel servizio aeronautico  di
Potenze straniere, o esservi addetti per favorirne  l'allenamento  e,
in  generale  per  concorrere  all'istruzione  militare,   navale   o
aeronautica in un paese straniero. 
 
  Le Potenze alleate e associate convengono, per quanto le  riguarda,
di non arruolare, a  partire  dall'entrata  in  vigore  del  Presente
trattato, nei loro eserciti, nelle loro flotte  o  nelle  loro  forze
aeronautiche, alcun suddito austriaco, di non addirvelo allo scopo di
assistere l'allenamento militare, e, in generale,  di  non  impiegare
sudditi austriaci come istruttori militari, navali o aeronautici. 
 
  La presente disposizione non pregiudica in alcun  modo  il  diritto
della Francia di reclutare la legione, straniera in conformita' delle
leggi e dei regolamenti militari francesi.