Art. 219. Le entrate dello Stato sono costituite di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che lo Stato ha il diritto di riscuotere in virtu' di leggi, decreti, regolamenti, o altri titoli. Tutte le entrate dello Stato debbono essere inscritte nel bilancio di previsione. Per quelle, tuttavia, che non sieno in esso previste rimane impregiudicato il diritto dello Stato a riscuoterle e fermo il dovere, da parte delle competenti amministrazioni e dei funzionari ed agenti incaricati, di curarne l'accertamento e la riscossione.