(Regolamento-art. 219)
 
                              Art. 219. 
 
 
  Le entrate dello Stato sono costituite di tutti i redditi, proventi
e crediti  di  qualsiasi  natura  che  lo  Stato  ha  il  diritto  di
riscuotere in virtu' di leggi, decreti, regolamenti, o altri titoli. 
 
  Tutte le entrate dello Stato debbono essere inscritte nel  bilancio
di previsione. Per quelle, tuttavia, che non sieno in  esso  previste
rimane impregiudicato il diritto dello Stato a riscuoterle e fermo il
dovere, da parte delle competenti amministrazioni e dei funzionari ed
agenti incaricati, di curarne l'accertamento e la riscossione.