Art. 220. La classificazione di tutte le entrate dello Stato previste nel bilancio, l'assegnazione di esse alle diverse amministrazioni centrali che sotto la propria responsabilita' debbono curarne l'accertamento e la riscossione, e la imputazione dei versamenti da farsi dagli agenti della riscossione, sono stabilite col quadro di classificazione annuale delle entrate che si compila dalla ragioneria generale.