(Regolamento-art. 222)
 
                              Art. 222. 
 
 
  L'entrata e' accertata quando l'amministrazione  competente  appura
la ragione del credito dello Stato e la persona che ne e'  debitrice,
ed inscrive come competenza  dell'anno  finanziario  l'ammontare  del
credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo. 
 
  L'accertamento si compie: 
 
    a) per le imposte dirette e  per  le  altre  entrate  a  scadenze
determinate, mediante ruoli, che vengono emessi in ciascun anno colle
forme  prescritte  dalle  relative  leggi   e   regolamenti   e   che
costituiscono il debito del contribuente,  e,  secondo  i  casi,  del
contabile verso lo Stato; 
 
    b) per gli affitti, censi,  canoni,  livelli  e  per  ogni  altra
prestazione  periodica,  mediante  liste  di  carico  che,  giusta  i
contratti, i titoli e le proprie scritture, le intendenze di  finanza
formano e trasmettono agli agenti incaricati di farne la riscossione; 
 
    c) per le  entrate  amministrate  dalla  direzione  generale  del
tesoro, mediante le prenotazioni esistenti nei registri tenuti  dalle
intendenze di finanza, e le  particolari  notificazioni  che  vengono
fatte dalla detta direzione generale alle intendenze medesime; 
 
    d) per tutte le altre  entrate,  imposte,  tasse  e  proventi  di
natura eventuale o variabile, e che sono accertabili all'atto  stesso
della  riscossione,  o  liquidabili  entro  l'esercizio  finanziario,
mediante una continua e diligente  vigilanza  a  tutela  di  tutti  i
diritti dello Stato.