(Regolamento-art. 226)
 
                              Art. 226. 
 
 
  Le somme di  spettanza  dello  Stato  introitate  per  qualsivoglia
titolo   dagli   incaricati   della   riscossione   debbono    essere
integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini  stabiliti
dalle leggi e dai regolamenti. 
 
  I versamenti si fanno per conto di ciascuna amministrazione  e  con
l'imputazione al bilancio stabilita nel quadro di classificazione  di
cui all'articolo 220 del presente regolamento.