(Regolamento-art. 228)
 
                              Art. 228. 
 
 
  Gli agenti della  riscossione  che  ritardino  i  versamenti  nelle
tesorerie incorrono,  per  ogni  giorno  di  ritardo,  in  una  multa
commisurata all'interesse dell'uno per cento al mese sulle somme  non
versate. 
 
  Se il ritardo sia maggiore di cinque giorni, oltre all'applicazione
della multa, si puo' far luogo al procedimento disciplinare  a  norma
delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili. 
 
  Agli agenti i cui rapporti con l'amministrazione sono  regolati  da
contratti,  si  applicano  le  penalita'  stabilite   dai   contratti
medesimi.