Art. 229. Le multe di cui al 1° comma dell'articolo precedente sono applicate per decreto emesso dall'amministrazione centrale o dagli uffici provinciali o compartimentali a cui i conti amministrativi devono essere presentati. Il decreto dev'essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sugli averi degli agenti, e, quando sia stata prestata la cauzione, mediante sequestro dei frutti di essa, o vendita della medesima da promuoversi con istanza nelle forme di legge dinanzi alla Corte dei conti.