(Regolamento-art. 229)
 
                              Art. 229. 
 
 
  Le multe di cui al 1° comma dell'articolo precedente sono applicate
per decreto  emesso  dall'amministrazione  centrale  o  dagli  uffici
provinciali o compartimentali a cui  i  conti  amministrativi  devono
essere presentati. 
 
  Il decreto dev'essere registrato alla Corte dei conti  ed  eseguito
mediante ritenuta in via amministrativa sugli averi degli agenti,  e,
quando sia stata prestata la cauzione, mediante sequestro dei  frutti
di essa, o vendita della medesima da promuoversi  con  istanza  nelle
forme di legge dinanzi alla Corte dei conti.