(Regolamento-art. 233)
 
                              Art. 233. 
 
 
  Le valute riconosciute false, o quelle sospette di  falsita',  sono
trattenute sia dai contabili che dalle sezioni di tesoreria  e  dalla
tesoreria  centrale  e  trasmesse,  insieme  coll'atto   verbale   da
compilarsi firmato  anche  dal  presentatore,  alle  delegazioni  del
tesoro e  al  direttore  generale  del  tesoro  rispettivamente,  per
l'invio al procuratore del Re con le informazioni sulla persona dalla
quale furono presentate. 
 
  Le delegazioni informano di cio' la direzione generale del tesoro. 
 
  Pei biglietti a carico dello Stato riconosciuti falsi o sospetti di
falsita', si osservano le norme del regolamento approvato  con  Regio
decreto 30 ottobre 1896, n. 508.