(Regolamento-art. 235)
 
                              Art. 235. 
 
 
  Costituiscono titoli di spesa pagati, da comprendersi nelle fatture
di versamento di cui al precedente art. 232, gli ordinativi diretti e
gli ordini di spese fisse, di spese di giustizia, o  di  altre  spese
che a senso dell'art. 186 sono assegnati pel  pagamento  sulle  casse
degli agenti della riscossione e  sono  stati  dai  medesimi  estinti
colle regole stabilite dal presente regolamento nonche'  gli  assegni
girati agli agenti stessi. 
 
  Questi nel  comprendere  i  detti  titoli  nelle  loro  fatture  di
versamento,  debbono  giustificarne  l'importo  unendo  alle  fatture
stesse i titoli regolarmente quietanzati, coll'indicazione del pagato
firmata dall'agente e gli assegni da essi quietanzati. 
 
  L'importo  dei  titoli   riconosciuti   regolarmente   estinti   si
considera, agli effetti del corrispondente  discarico  degli  agenti,
come denaro da essi versato. 
 
  L'ammissione di detti titoli nei  conti  delle  tesorerie  e  degli
agenti pagatori, non discarica pero' la responsabilita' di coloro che
hanno emesso tali titoli, e che devono giustificare il  loro  operato
nei conti che come ordinatori sono obbligati di rendere  a  senso  di
legge; ne' pregiudica i diritti  dell'amministrazione  circa  l'esame
della regolarita' dei  pagamenti  effettuati,  e  le  conseguenze  di
responsabilita' che nei casi d'indebiti pagamenti possono derivare  a
carico degli agenti pagatori.