Art. 236. I proventi che si realizzano per conto dello Stato dalle ambasciate, dalle legazioni e dai consolati possono essere destinati a sopperire alle spese delle cancellerie e dei consolati durante un trimestre. Se il saldo della relativa contabilita' trimestrale e' attivo (proventi maggiori delle spese) si dovra' rimettere al Ministero degli affari esteri, insieme agli stati della contabilita' stessa un effetto cambiario, possibilmente un assegno, rappresentante la differenza fra le somme dovute all'erario per proventi e l'importo delle spese. Se invece la contabilita' risulta passiva (spese maggiori dei proventi) si puo' provvedere al saldo di essa, previa autorizzazione, mediante tratte sul Ministero suddetto, in modo che l'importo complessivo di esse corrisponda esattamente alla differenza fra le spese e le quote dovute all'erario per proventi. Le entrate e le spese riferibili ai soli uffici all'estero formano competenza dell'esercizio in cui ha luogo rispettivamente l'accertamento e l'ordinazione da parte del Ministero degli affari esteri, anche se riguardino gli esercizi precedenti.