(Regolamento-art. 236)
 
                              Art. 236. 
 
 
  I  proventi  che  si  realizzano  per  conto  dello   Stato   dalle
ambasciate, dalle legazioni e dai consolati possono essere  destinati
a sopperire alle spese delle cancellerie e dei consolati  durante  un
trimestre. 
 
  Se il saldo  della  relativa  contabilita'  trimestrale  e'  attivo
(proventi maggiori delle spese)  si  dovra'  rimettere  al  Ministero
degli affari esteri, insieme agli stati della contabilita' stessa  un
effetto  cambiario,  possibilmente  un  assegno,  rappresentante   la
differenza fra le somme dovute all'erario per  proventi  e  l'importo
delle  spese.  Se  invece  la  contabilita'  risulta  passiva  (spese
maggiori dei proventi) si puo' provvedere al saldo  di  essa,  previa
autorizzazione, mediante tratte sul Ministero suddetto, in  modo  che
l'importo complessivo di esse corrisponda esattamente alla differenza
fra le spese e le quote dovute all'erario per proventi. 
 
  Le entrate e le spese riferibili ai soli uffici all'estero  formano
competenza   dell'esercizio   in   cui   ha   luogo   rispettivamente
l'accertamento e l'ordinazione da parte del  Ministero  degli  affari
esteri, anche se riguardino gli esercizi precedenti.