(Regolamento-art. 237)
 
                              Art. 237. 
 
 
  Gli agenti di riscossione, mentre dipendono  dalle  amministrazioni
cui rispettivamente appartengono le  entrate,  sono  sottoposti,  per
quanto concerne l'adempimento dei loro obblighi, a speciale vigilanza
del direttore generale del tesoro, il quale, quando scorga ritardo od
altra, irregolarita', puo' promuovere  misure  di  rigore  contro  di
essi.