(Codice di procedura penale-art. 278)
 
                              Art. 278 
 
      (Momento in cui puo' concedersi la liberta' provvisoria) 
 
  La liberta' provvisoria puo' essere conceduta a norma dell'articolo
precedente in  ogni  stato  dell'istruzione  o  grado  del  giudizio,
escluso il giudizio di cassazione.