Art. 279 (Competenza relativa alla liberta' provvisoria) Nei procedimenti di competenza del pretore decide sulla domanda di liberta' provvisoria il pretore che procede all'istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del tribunale durante l'istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide secondo la rispettiva competenza il tribunale o la corte d'appello. Nei procedimenti di competenza della corte d'assise durante l'istruzione decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio, la sezione istruttoria, e durante il dibattimento, la corte d'assise. Quando l'istruzione e' stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda e' proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il tribunale o la corte. I provvedimenti concernenti la liberta' provvisoria sono dati con ordinanza, eccetto il caso che siano dati con la sentenza che definisce il giudizio.