(Codice di procedura penale-art. 279)
 
                              Art. 279 
 
           (Competenza relativa alla liberta' provvisoria) 
 
  Nei procedimenti di competenza del pretore decide sulla domanda  di
liberta' provvisoria il pretore che procede all'istruzione o  che  ha
decretato la citazione. In quelli di competenza del tribunale durante
l'istruzione formale decide il giudice istruttore;  nel  corso  degli
atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado
o d'appello decide secondo la rispettiva competenza il tribunale o la
corte d'appello. Nei procedimenti di competenza della corte  d'assise
durante l'istruzione decide il giudice istruttore;  nel  corso  degli
atti preliminari al giudizio, la sezione istruttoria,  e  durante  il
dibattimento, la corte d'assise. Quando l'istruzione e' stata rimessa
alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se  la  domanda
e' proposta nelle conclusioni finali del dibattimento,  provvede  con
la sentenza il pretore, il tribunale o la corte. 
 
  I provvedimenti concernenti la liberta' provvisoria sono  dati  con
ordinanza, eccetto il  caso  che  siano  dati  con  la  sentenza  che
definisce il giudizio.