Art. 280 (Facolta' d'impugnazione delle ordinanze sulla liberta' provvisoria) Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla liberta' provvisoria, emesse dal pretore prima del dibattimento o dal giudice istruttore. Sull'appello giudica rispettivamente il giudice istruttore o la sezione istruttoria. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze della sezione istruttoria o contro quelle emesse in grado d'appello dal giudice istruttore. Il pubblico ministero e l'imputato hanno facolta' di impugnare le ordinanze sulla liberta' provvisoria emesse nel periodo degli atti preliminari al giudizio e nel dibattimento. Si osservano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 200.