(Codice di procedura penale-art. 280)
 
                              Art. 280 
 
(Facolta' d'impugnazione delle ordinanze sulla liberta' provvisoria) 
 
  Il pubblico ministero e  l'imputato  possono  appellare  contro  le
ordinanze che decidono sulla liberta' provvisoria, emesse dal pretore
prima del dibattimento o dal giudice istruttore. Sull'appello giudica
rispettivamente il giudice istruttore o la sezione istruttoria. 
 
  Il pubblico ministero e l'imputato  possono  proporre  ricorso  per
cassazione contro le ordinanze della  sezione  istruttoria  o  contro
quelle emesse in grado d'appello dal giudice istruttore. 
 
  Il pubblico ministero e l'imputato hanno facolta' di  impugnare  le
ordinanze sulla liberta' provvisoria emesse nel  periodo  degli  atti
preliminari al giudizio e nel  dibattimento.  Si  osservano,  in  tal
caso, le disposizioni dell'articolo 200.