(Codice di procedura penale-art. 281)
 
                              Art. 281 
 
(Facolta'  del  pubblico   ministero   di   concedere   la   liberta'
                            provvisoria) 
 
  Nei procedimenti di competenza del tribunale o della corte d'assise
durante  l'istruzione   sommaria   la   liberta'   provvisoria   puo'
concedersi, prima della richiesta di citazione, con decreto  motivato
del  pubblico  ministero.  Contro  il  provvedimento   del   pubblico
ministero che rigetta la domanda dell'imputato non e' dato reclamo. 
 
  Si osservano nel resto in quanto sono applicabili  le  disposizioni
degli articoli seguenti. 
 
  Quando l'istruzione sommaria e' trasformata in istruzione  formale,
il provvedimento continua ad aver effetto, salvo quanto e'  stabilito
nell'articolo 292.