Art. 281 (Facolta' del pubblico ministero di concedere la liberta' provvisoria) Nei procedimenti di competenza del tribunale o della corte d'assise durante l'istruzione sommaria la liberta' provvisoria puo' concedersi, prima della richiesta di citazione, con decreto motivato del pubblico ministero. Contro il provvedimento del pubblico ministero che rigetta la domanda dell'imputato non e' dato reclamo. Si osservano nel resto in quanto sono applicabili le disposizioni degli articoli seguenti. Quando l'istruzione sommaria e' trasformata in istruzione formale, il provvedimento continua ad aver effetto, salvo quanto e' stabilito nell'articolo 292.