Art. 282 (Sottoposizione a cauzione o malleveria) Con l'ordinanza che concede la liberta' provvisoria o con un'altra successiva il giudice, salvo quanto e' disposto nel capoverso dell'articolo 284, puo' sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria. In ogni caso il giudice con la predetta ordinanza puo' vietare all'imputato di dimorare in un dato luogo ovvero puo' imporgli l'obbligo di dimorare in un determinato Comune, lontano dai luoghi dove fu commesso il reato o nei quali il denunciante, il querelante o la persona offesa dal reato o alcuno dei suoi prossimi congiunti o lo stesso imputato, ha residenza. Queste prescrizioni possono essere revocate o modificate con un'altra ordinanza. L'ordinanza concernente la cauzione o la malleveria e quella che impone, modifica o revoca gli altri obblighi, anche se successive all'ordinanza che concede la liberta' provvisoria, possono essere impugnate dal pubblico ministero a norma dell'articolo 280.