(Codice di procedura penale-art. 282)
 
                              Art. 282 
 
              (Sottoposizione a cauzione o malleveria) 
 
  Con l'ordinanza che concede la liberta' provvisoria o con  un'altra
successiva  il  giudice,  salvo  quanto  e'  disposto  nel  capoverso
dell'articolo  284,  puo'  sottoporre   l'imputato   a   cauzione   o
malleveria. 
 
  In ogni caso il giudice con  la  predetta  ordinanza  puo'  vietare
all'imputato di dimorare  in  un  dato  luogo  ovvero  puo'  imporgli
l'obbligo di dimorare in un determinato Comune,  lontano  dai  luoghi
dove fu commesso il reato o nei quali il denunciante, il querelante o
la persona offesa dal reato o alcuno dei suoi prossimi congiunti o lo
stesso imputato, ha residenza.  Queste  prescrizioni  possono  essere
revocate o modificate con un'altra ordinanza. 
 
  L'ordinanza concernente la cauzione o la malleveria  e  quella  che
impone, modifica o revoca gli altri  obblighi,  anche  se  successive
all'ordinanza che concede la  liberta'  provvisoria,  possono  essere
impugnate dal pubblico ministero a norma dell'articolo 280.