(Codice di procedura penale-art. 283)
 
                              Art. 283 
 
        (Scopo ed essenza della cauzione e della malleveria) 
 
  La cauzione  e  la  malleveria  sono  imposte  per  assicurare  che
l'imputato adempia agli obblighi indicati  nell'articolo  precedente,
obbedisca agli ordini  dell'Autorita'  giudiziaria  e  si  sottometta
all'esecuzione della sentenza. 
 
  La cauzione consiste nel deposito nella Cassa delle ammende di  una
somma in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo  Stato  ovvero
nell'iscrizione di ipoteca su immobili idonei a garantire  il  doppio
della somma iscritta. 
 
  La malleveria consiste nell'obbligazione che l'imputato assume  con
il concorso di uno o piu' fideiussori idonei e solidali di pagare  la
somma stabilita dal giudice nel caso preveduto dall'articolo 292.