Art. 283 (Scopo ed essenza della cauzione e della malleveria) La cauzione e la malleveria sono imposte per assicurare che l'imputato adempia agli obblighi indicati nell'articolo precedente, obbedisca agli ordini dell'Autorita' giudiziaria e si sottometta all'esecuzione della sentenza. La cauzione consiste nel deposito nella Cassa delle ammende di una somma in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero nell'iscrizione di ipoteca su immobili idonei a garantire il doppio della somma iscritta. La malleveria consiste nell'obbligazione che l'imputato assume con il concorso di uno o piu' fideiussori idonei e solidali di pagare la somma stabilita dal giudice nel caso preveduto dall'articolo 292.