Art. 284 (Ammontare della cauzione o della malleveria: provvedimento per chi non puo' prestarla) L'ammontare della cauzione o della malleveria deve essere fissato in modo che possa costituire per l'imputato un efficace ritegno all'infrazione degli obblighi impostigli. Se il giudice accerta l'impossibilita' dell'imputato di prestare la cauzione o la malleveria e ritiene di poter concedere egualmente il beneficio, stabilisce l'obbligo per l'imputato di presentarsi periodicamente all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nell'ordinanza, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato stesso e alla distanza della sua residenza dal luogo della presentazione. Di questo provvedimento e' data immediata comunicazione all'ufficio predetto, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al giudice di ogni infrazione.