(Codice di procedura penale-art. 284)
 
                              Art. 284 
 
(Ammontare della cauzione o della malleveria: provvedimento  per  chi
                         non puo' prestarla) 
 
  L'ammontare della cauzione o della malleveria deve  essere  fissato
in modo che possa  costituire  per  l'imputato  un  efficace  ritegno
all'infrazione degli obblighi impostigli. 
 
  Se il giudice accerta l'impossibilita' dell'imputato di prestare la
cauzione o la malleveria e ritiene di poter concedere  egualmente  il
beneficio,  stabilisce  l'obbligo  per  l'imputato   di   presentarsi
periodicamente   all'ufficio   di   polizia   giudiziaria    indicato
nell'ordinanza, in giorni ed ore prestabiliti,  avuto  riguardo  alle
occupazioni dell'imputato stesso e alla distanza della sua  residenza
dal luogo  della  presentazione.  Di  questo  provvedimento  e'  data
immediata  comunicazione  all'ufficio   predetto,   che   ne   vigila
l'osservanza e fa rapporto al giudice di ogni infrazione.