(Codice di procedura penale-art. 286)
 
                              Art. 286 
 
(Provvedimenti  nel  caso  di  cessazione  o  di  diminuzione   della
                             malleveria) 
 
  Se nel corso del procedimento viene a cessare o  risulta  diminuita
la garanzia relativa alla malleveria, l'Autorita' che ha conceduto la
liberta' provvisoria fa notificare all'imputato l'invito a presentare
nel  termine  di  dieci  giorni  a  pena  di  decadenza  uno  o  piu'
fideiussori nuovi con l'avvertimento che, scaduto  il  termine  senza
che l'imputato abbia provveduto, si procedera' al suo arresto. 
 
  Fino a quando sia prestata la nuova malleveria permane quella  gia'
prestata.