Art. 286 (Provvedimenti nel caso di cessazione o di diminuzione della malleveria) Se nel corso del procedimento viene a cessare o risulta diminuita la garanzia relativa alla malleveria, l'Autorita' che ha conceduto la liberta' provvisoria fa notificare all'imputato l'invito a presentare nel termine di dieci giorni a pena di decadenza uno o piu' fideiussori nuovi con l'avvertimento che, scaduto il termine senza che l'imputato abbia provveduto, si procedera' al suo arresto. Fino a quando sia prestata la nuova malleveria permane quella gia' prestata.