(Codice di procedura penale-art. 288)
 
                              Art. 288 
 
                   (Condizione per la liberazione) 
 
  L'imputato obbligato a prestare la cauzione  o  la  malleveria  non
puo' essere liberato prima che tale garanzia  sia  stata  prestata  e
siano state compiute tutte le  formalita'  prevedute  dagli  articoli
precedenti.