Art. 290 (Doveri dei fideiussori nel caso di temuta fuga del liberato) Se il fideiussore ha fondato motivo di ritenere che l'imputato sia per darsi alla fuga, deve avvertire immediatamente l'Autorita' giudiziaria che ha conceduto la liberta' provvisoria, e se in conseguenza di tale avvertimento l'imputato viene arrestato prima che la fuga sia avvenuta, il fideiussore rimane liberato dalla obbligazione di pagare la somma stabilita per la malleveria. Se il giudice riconosce che il fideiussore ha affermato il falso, pronuncia ordinanza con cui lo condanna al pagamento di una somma da lire mille a cinquemila a favore della Cassa delle ammende, ferma rimanendo, la sua obbligazione.