(Codice di procedura penale-art. 290)
 
                              Art. 290 
 
    (Doveri dei fideiussori nel caso di temuta fuga del liberato) 
 
  Se il fideiussore ha fondato motivo di ritenere che l'imputato  sia
per  darsi  alla  fuga,  deve  avvertire  immediatamente  l'Autorita'
giudiziaria che  ha  conceduto  la  liberta'  provvisoria,  e  se  in
conseguenza di tale avvertimento l'imputato viene arrestato prima che
la  fuga  sia  avvenuta,  il  fideiussore   rimane   liberato   dalla
obbligazione di pagare la somma stabilita per la malleveria. 
 
  Se il giudice riconosce che il fideiussore ha affermato  il  falso,
pronuncia ordinanza con cui lo condanna al pagamento di una somma  da
lire mille a cinquemila a favore della  Cassa  delle  ammende,  ferma
rimanendo, la sua obbligazione.