(Codice di procedura penale-art. 291)
 
                              Art. 291 
 
              (Domanda di sostituzione del fideiussore) 
 
  Il fideiussore che per giustificato motivo non puo' piu'  adempiere
ai suoi obblighi  ha  facolta'  di  chiedere  al  giudice  di  essere
sostituito  da  persona  da  lui  presentata  che  offra  non  minori
garanzie, e il giudice, se ritiene  idonea  tale  persona,  puo'  con
ordinanza provvedere alla sostituzione. Questa libera  il  precedente
fideiussore soltanto per l'avvenire.