Art. 291 (Domanda di sostituzione del fideiussore) Il fideiussore che per giustificato motivo non puo' piu' adempiere ai suoi obblighi ha facolta' di chiedere al giudice di essere sostituito da persona da lui presentata che offra non minori garanzie, e il giudice, se ritiene idonea tale persona, puo' con ordinanza provvedere alla sostituzione. Questa libera il precedente fideiussore soltanto per l'avvenire.