Art. 292 (Revoca del beneficio e provvedimenti relativi) Contro l'imputato che viola gli obblighi a lui imposti con l'ordinanza di liberta' provvisoria o con provvedimento successivo il giudice pronuncia ordinanza di revoca del beneficio ed emette mandato di cattura. Il giudice provvede nello stesso modo se in qualsiasi momento risulta che l'imputato ammesso alla liberta' provvisoria si e' dato o e' per darsi alla fuga. Se fu prestata cauzione o malleveria, con la predetta ordinanza e' pure pronunciata condanna al pagamento della cauzione o della somma fissata per la malleveria e ne e' ordinata la devoluzione alla Cassa delle ammende. L'ordinanza del giudice vale come titolo esecutivo per l'espropriazione dei beni ipotecati. Quando il condannato non si presenta per l'espiazione della pena, il provvedimento suddetto circa la cauzione o la malleveria e' dato con ordinanza dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna, con le forme stabilite per gli incidenti d'esecuzione.