(Codice di procedura penale-art. 292)
 
                              Art. 292 
 
           (Revoca del beneficio e provvedimenti relativi) 
 
  Contro  l'imputato  che  viola  gli  obblighi  a  lui  imposti  con
l'ordinanza di liberta' provvisoria o con provvedimento successivo il
giudice pronuncia ordinanza di revoca del beneficio ed emette mandato
di cattura. 
 
  Il giudice provvede nello  stesso  modo  se  in  qualsiasi  momento
risulta che l'imputato ammesso alla liberta' provvisoria si e' dato o
e' per darsi alla fuga. 
 
  Se fu prestata cauzione o malleveria, con la predetta ordinanza  e'
pure pronunciata condanna al pagamento della cauzione o  della  somma
fissata per la malleveria e ne e' ordinata la devoluzione alla  Cassa
delle ammende. 
 
  L'ordinanza  del   giudice   vale   come   titolo   esecutivo   per
l'espropriazione dei beni ipotecati. 
 
  Quando il condannato non si presenta per l'espiazione  della  pena,
il provvedimento suddetto circa la cauzione o la malleveria  e'  dato
con ordinanza dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna,
con le forme stabilite per gli incidenti d'esecuzione.