(Codice di procedura penale-art. 293)
 
                              Art. 293 
 
         (Revoca della condanna al pagamento della garanzia) 
 
  La condanna al pagamento della cauzione o della somma  fissata  per
la malleveria e' notificata all'imputato e ai fideiussori.  La  detta
condanna e' revocata se entro il termine di decadenza di dieci giorni
dalla  notificazione   l'imputato   dimostra   di   essersi   trovato
nell'impossibilita' di adempiere ai suoi obblighi esclusivamente  per
causa di forza maggiore.  Questa  prova  puo'  essere  fornita  nello
stesso termine anche dal fideiussore. 
 
  Se nel termine predetto la prova non e' fornita o non  e'  ritenuta
attendibile dal giudice, questi dichiara esecutiva l'ordinanza.