Art. 293 (Revoca della condanna al pagamento della garanzia) La condanna al pagamento della cauzione o della somma fissata per la malleveria e' notificata all'imputato e ai fideiussori. La detta condanna e' revocata se entro il termine di decadenza di dieci giorni dalla notificazione l'imputato dimostra di essersi trovato nell'impossibilita' di adempiere ai suoi obblighi esclusivamente per causa di forza maggiore. Questa prova puo' essere fornita nello stesso termine anche dal fideiussore. Se nel termine predetto la prova non e' fornita o non e' ritenuta attendibile dal giudice, questi dichiara esecutiva l'ordinanza.