Art. 294 (Restituzione della cauzione e liberazione dei fideiussori) La cauzione e' restituita e i fideiussori sono liberati soltanto dopo che l'imputato ha ottemperato a tutti gli obblighi indicati nell'articolo 283, senza distinzione se e' stato condannato o prosciolto. Nondimeno, nel caso di condanna, dall'ammontare della cauzione sono detratte le somme dovute dal condannato a' termini degli articoli 274 e 627 di questo codice e dell'articolo 189 del codice penale.