(Codice di procedura penale-art. 294)
 
                              Art. 294 
 
     (Restituzione della cauzione e liberazione dei fideiussori) 
 
  La cauzione e' restituita e i fideiussori  sono  liberati  soltanto
dopo che l'imputato ha ottemperato  a  tutti  gli  obblighi  indicati
nell'articolo  283,  senza  distinzione  se  e'  stato  condannato  o
prosciolto. 
 
  Nondimeno, nel caso di condanna, dall'ammontare della cauzione sono
detratte le somme dovute dal condannato a' termini degli articoli 274
e 627 di questo codice e dell'articolo 189 del codice penale.