(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 218)
 
                              Art. 218. 
 
                       (Art. 223 T. U. 1926). 
 
  Durante  il  dichiarato  stato  di  guerra  le   autorita'   civili
continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisce  all'ordine
pubblico. 
 
  Per  cio'  che  riguarda  l'ordine  pubblico  le  autorita'  civili
esercitano quei poteri che l'autorita' militare ritiene  di  delegare
ad esse.