(Testo unico-art. 141)
                              Art. 141. 
 
(Articoli 62 e 84, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102  -
Art. 1, R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022 - Art. 3, commi 1°  e
3°, e 29, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16  giugno
                           1932, n. 812). 
 
  Presso le Universita' e gli Istituti superiori  prestano  servizio,
in  relazione  alle  esigenze  delle  Facolta'  e   Scuole   che   li
costituiscono, tecnici e subalterni. 
  Tali categorie  di  personale  sono  a  carico  dell'Universita'  o
Istituto.  Lo  stato  giuridico  e  il  trattamento  economico  e  di
quiescenza sono determinati dal regolamento interno, di cui  all'art.
44 del presente T. U. Gli emolumenti  del  personale  subalterno  dei
Regi Istituti superiori di  scienze  economiche  e  commerciali  sono
tuttavia stabiliti nella misura  di  quelli  spettanti  agli  uscieri
delle Amministrazioni centrali dello Stato, a sensi del R. decreto 11
novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni. 
  Il Consiglio d'amministrazione determina  il  personale  occorrente
per i servizi generali  dell'Universita'  o  Istituto  e  per  quelli
particolari delle varie Facolta' e Scuole, ripartendolo, ove occorra,
tra le cattedre e gli Istituti scientifici. Le relative deliberazioni
sono adottate su proposta del senato accademico, udite le Facolta'  e
Scuole che costituiscono l'Universita' o Istituto.