Art. 141. (Articoli 62 e 84, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022 - Art. 3, commi 1° e 3°, e 29, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812). Presso le Universita' e gli Istituti superiori prestano servizio, in relazione alle esigenze delle Facolta' e Scuole che li costituiscono, tecnici e subalterni. Tali categorie di personale sono a carico dell'Universita' o Istituto. Lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza sono determinati dal regolamento interno, di cui all'art. 44 del presente T. U. Gli emolumenti del personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono tuttavia stabiliti nella misura di quelli spettanti agli uscieri delle Amministrazioni centrali dello Stato, a sensi del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni. Il Consiglio d'amministrazione determina il personale occorrente per i servizi generali dell'Universita' o Istituto e per quelli particolari delle varie Facolta' e Scuole, ripartendolo, ove occorra, tra le cattedre e gli Istituti scientifici. Le relative deliberazioni sono adottate su proposta del senato accademico, udite le Facolta' e Scuole che costituiscono l'Universita' o Istituto.