(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 194)
                              Art. 194. 
                     (Attivita' del consulente). 
 
  Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali  e'  invitato
dal giudice istruttore;  compie,  anche  fuori  della  circoscrizione
giudiziaria, le indagini di  cui  all'articolo  62,  da  se'  solo  o
insieme  col  giudice  secondo  che  questi  dispone.   Puo'   essere
autorizzato  a  domandare  chiarimenti  alle   parti,   ad   assumere
informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. 
 
  Anche quando il giudice dispone che il consulente  compia  indagini
da se' solo, le parti possono intervenire alle operazioni in  persona
e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei  difensori,  e  possono
presentare al consulente, per  iscritto  o  a  voce,  osservazioni  e
istanze.