Art. 185.
(Esecuzione del concordato).
Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne
sorveglia l'adempimento, secondo le modalita' stabilite nella
sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto
dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
Si applica il secondo comma dell'art. 136.