(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 185)
                              Art. 185. 
                    (Esecuzione del concordato). 
 
  Dopo l'omologazione del concordato, il  commissario  giudiziale  ne
sorveglia  l'adempimento,  secondo  le  modalita'   stabilite   nella
sentenza di omologazione. Egli deve riferire al  giudice  ogni  fatto
dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. 
  Si applica il secondo comma dell'art. 136.