Art. 186. (Risoluzione e annullamento del concordato). Si applicano al concordato preventivo le disposizioni degli articoli 137 e 138, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale. Nel caso di concordato mediante cessione dei beni a norma dell'art. 160, comma secondo, n. 2, questo non si risolve se nella liquidazione dei beni si sia ricavata una percentuale inferiore al quaranta per cento. Con la sentenza che risolve o annulla il concordato il tribunale dichiara il fallimento.