(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 186)
                              Art. 186. 
            (Risoluzione e annullamento del concordato). 
 
  Si  applicano  al  concordato  preventivo  le  disposizioni   degli
articoli  137  e  138,  intendendosi  sostituito   al   curatore   il
commissario giudiziale. 
  Nel caso di concordato mediante cessione dei beni a norma dell'art.
160, comma secondo, n. 2, questo non si risolve se nella liquidazione
dei beni si sia ricavata una percentuale inferiore  al  quaranta  per
cento. 
  Con la sentenza che risolve o annulla il  concordato  il  tribunale
dichiara il fallimento.