(Codice della navigazione-art. 246)
                              Art. 246. 
                      (Pertinenze della nave). 
 
  Sono pertinenze della nave le  imbarcazioni,  gli  attrezzi  e  gli
strumenti, gli arredi ed in genere tutte le cose  destinate  in  modo
durevole a servizio o ad ornamento della nave. 
 
  La destinazione  puo'  essere  effettuata  anche  da  chi  non  sia
proprietario della nave o non abbia su questa un diritto reale.