(Codice della navigazione-art. 249)
                              Art. 249. 
       (Forma degli atti relativi alla proprieta' delle navi). 
 
  Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi  di  proprieta'  o  di
altri diritti reali su navi o loro carati  devono  essere  fatti  per
iscritto a pena di nullita'. Tali  atti,  all'estero,  devono  essere
ricevuti dall'autorita' consolare. 
 
  Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi  ed
ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci  tonnellate,
se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.