Art. 249.
(Forma degli atti relativi alla proprieta' delle navi).
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di
altri diritti reali su navi o loro carati devono essere fatti per
iscritto a pena di nullita'. Tali atti, all'estero, devono essere
ricevuti dall'autorita' consolare.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed
ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate,
se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.