Art. 250.
(Pubblicita' degli atti relativi alla proprieta' delle navi).
Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi,
traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su navi
sono resi pubblici, quando concernono navi maggiori o loro carati,
mediante trascrizione nella matricola ed annotazioni sull'atto di
nazionalita'; quando concernono navi minori o galleggianti, o loro
carati, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le
domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.