(Codice della navigazione-art. 250)
                              Art. 250. 
    (Pubblicita' degli atti relativi alla proprieta' delle navi). 
 
  Per gli effetti previsti dal codice civile, gli  atti  costitutivi,
traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su navi
sono resi pubblici, quando concernono navi maggiori  o  loro  carati,
mediante trascrizione nella matricola  ed  annotazioni  sull'atto  di
nazionalita'; quando concernono navi minori o  galleggianti,  o  loro
carati, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione. 
 
  Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e  le
domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.