Art. 251.
(Ufficio competente ad eseguire la pubblicita').
La pubblicita' deve essere richiesta all'ufficio d'iscrizione della
nave o del galleggiante.
Tuttavia, se trattasi di nave maggiore, la pubblicita' puo' essere
richiesta all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la
nave si trova. A spese del richiedente, l'ufficio trasmette
immediatamente all'ufficio di iscrizione della nave, per la
trascrizione nella matricola, i documenti presentati.