(Codice della navigazione-art. 251)
                              Art. 251. 
          (Ufficio competente ad eseguire la pubblicita'). 
 
  La pubblicita' deve essere richiesta all'ufficio d'iscrizione della
nave o del galleggiante. 
 
  Tuttavia, se trattasi di nave maggiore, la pubblicita' puo'  essere
richiesta all'ufficio marittimo o consolare del porto  nel  quale  la
nave  si  trova.  A  spese  del  richiedente,   l'ufficio   trasmette
immediatamente  all'ufficio  di  iscrizione  della   nave,   per   la
trascrizione nella matricola, i documenti presentati.