(Codice della navigazione-art. 252)
                              Art. 252. 
               (Forma dei titoli per la pubblicita'). 
 
  La trascrizione e l'annotazione non possono  compiersi  se  non  in
forza di uno dei  titoli  richiesti  dall'articolo  2657  del  codice
civile. 
 
  Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei  galleggianti  indicati
nel secondo comma dell'articolo 249, e' sufficiente una dichiarazione
dell'alienante, con sottoscrizione autenticata.