Art. 252.
(Forma dei titoli per la pubblicita').
La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi se non in
forza di uno dei titoli richiesti dall'articolo 2657 del codice
civile.
Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati
nel secondo comma dell'articolo 249, e' sufficiente una dichiarazione
dell'alienante, con sottoscrizione autenticata.