(Codice della navigazione-art. 253)
                              Art. 253. 
          (Documenti per la pubblicita' di atti tra vivi). 
 
  Chi domanda  la  pubblicita'  di  atti  tra  vivi  deve  consegnare
all'ufficio competente i documenti  richiesti  dagli  articoli  2658,
2659 del codice civile;  ma  nel  caso  previsto  nel  secondo  comma
dell'articolo  249  del  presente  codice,  in  luogo  dei  documenti
richiesti nell'articolo 2658 del codice  civile,  e'  sufficiente  la
dichiarazione di vendita di cui all'articolo precedente. 
 
  La nota di trascrizione deve contenere: 
  1) il nome, la paternita',  la  nazionalita',  il  domicilio  o  la
residenza delle parti; 
  2) l'indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicita' e la
data del medesimo; 
  3) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o  che  ha
autenticato  le   firme,   ovvero   la   indicazione   dell'autorita'
giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; 
  4) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante; 
  5) l'indicazione di cui all'ultimo  comma  dell'articolo  2659  del
codice civile.