(Codice della navigazione-art. 255)
                              Art. 255. 
               (Esibizione dell'atto di nazionalita'). 
 
  Se la richiesta di pubblicita' si riferisce ad una  nave  maggiore,
il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui  agli  articoli
253, 254, deve esibire all'ufficio, al quale richiede la pubblicita',
l'atto di nazionalita', per la prescritta annotazione. 
 
  Tuttavia,  quando   la   pubblicita'   e'   richiesta   all'ufficio
d'iscrizione, se, trovandosi la nave fuori del porto  di  iscrizione,
non e' possibile esibire all'ufficio stesso l'atto  di  nazionalita',
l'ufficio  esegue  la  trascrizione  sulla   matricola   e   ne   da'
comunicazione  telegrafica,  a  spese  del  richiedente,  all'ufficio
marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova o verso il
quale e' diretta, perche' sia ivi eseguita l'annotazione sull'atto di
nazionalita'.