Art. 256.
(Esecuzione della pubblicita').
L'ufficio di iscrizione prende nota della domanda di pubblicita' in
un repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di
iscrizione della nave o del galleggiante, facendovi menzione del
giorno e dell'ora in cui e' stata ad esso presentata la domanda o
questa, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 251, gli e'
pervenuta.
Se si tratta di nave maggiore, gli estremi della nota di
trascrizione sono annotati sull'atto di nazionalita' a cura
dell'autorita' predetta ovvero, nei casi ivi previsti, a cura
dell'autorita' indicata nel secondo comma dell'articolo 251 o del
secondo comma dell'articolo 255.
Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati,
deve essere conservato negli archivi dell'ufficio nei modi stabiliti
dal regolamento.
Dell'adempimento delle formalita' suddette l'ufficio fa menzione
sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.