(Codice della navigazione-art. 256)
                              Art. 256. 
                   (Esecuzione della pubblicita'). 
 
  L'ufficio di iscrizione prende nota della domanda di pubblicita' in
un repertorio e trascrive il contenuto della  nota  nel  registro  di
iscrizione della nave o  del  galleggiante,  facendovi  menzione  del
giorno e dell'ora in cui e' stata ad esso  presentata  la  domanda  o
questa, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 251, gli e'
pervenuta. 
 
  Se  si  tratta  di  nave  maggiore,  gli  estremi  della  nota   di
trascrizione  sono  annotati  sull'atto  di   nazionalita'   a   cura
dell'autorita'  predetta  ovvero,  nei  casi  ivi  previsti,  a  cura
dell'autorita' indicata nel secondo comma  dell'articolo  251  o  del
secondo comma dell'articolo 255. 
 
  Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati,
deve essere conservato negli archivi dell'ufficio nei modi  stabiliti
dal regolamento. 
 
  Dell'adempimento delle formalita' suddette  l'ufficio  fa  menzione
sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.