Art. 257.
(Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni).
Nel concorso di piu' atti resi pubblici a norma degli articoli
precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile,
e' determinata dalla data di trascrizione nella matricola o nel
registro di iscrizione.
In caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le
annotazioni sull'atto di nazionalita', prevalgono le risultanze della
matricola.