(Codice della navigazione-art. 257)
                              Art. 257. 
       (Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni). 
 
  Nel concorso di piu' atti resi  pubblici  a  norma  degli  articoli
precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice  civile,
e' determinata dalla data  di  trascrizione  nella  matricola  o  nel
registro di iscrizione. 
 
  In caso di discordanza tra le trascrizioni  nella  matricola  e  le
annotazioni sull'atto di nazionalita', prevalgono le risultanze della
matricola.