(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 303)
                              Art. 303. 
                   (Procedura per la distinzione) 

 
  L'iscrizione nelle matricole delle navi  maggiori  o  nei  registri
delle navi minori e dei galleggianti  e'  determinata  dal  capo  del
compartimento o, nel caso  previsto  dall'articolo  148  del  codice,
dall'autorita' consolare. 
  A tal fine,  nel  richiedere  l'iscrizione,  il  proprietario  deve
presentare all'ufficio del porto presso  il  quale  intende  ottenere
l'iscrizione stessa: 
    1) la documentazione relativa alle caratteristiche della  nave  o
del galleggiante da iscrivere, alle  dotazioni  e  alle  sistemazioni
riservate all'equipaggio; 
    2) una, dichiarazione dalla quale  risulti  la  destinazione  che
egli intende dare alla nave o al galleggiante. 
  Contro il provvedimento dei capo dei compartimento o dell'autorita'
consolare il richiedente puo' proporre ricorso al ministro.